Concordo con il giornalista in questo suo giudizio, ed aggiungo che Brunetta ha oggi tanta popolarità solo perché è stato esageratamente furbo ad appropriarsi indebitamente di un processo di innovazione della P.A. che è stato avviato molto tempo fa da Bassanini (governi dell’Ulivo 1996-2001), e che, dopo la pausa della legislatura 2002 – 2007 (Berlusconi), era stato riavviato da Nicolais (nella breve durata dell’ultimo governo Prodi – 2007).
Brunetta, riprendendo un tormentone introdotto da Ichino (ex CGIL – ora nel PD), ha preso ad attaccare tutti i dipendenti pubblici indiscriminatamente, rompendo il fronte sindacale, fiancheggiando la distruzione dei servizi pubblici a favore delle privatizzazioni ed arrivando recentemente a proporre persino la modifica dell’articolo 1 della Carta Costituzionale: come in una vignetta di Mauro Biani (l’unità), secondo Brunetta “l’Italia deve essere un paese fondato sul libero mercato della concorrenza meritocratica riformata dall’amore contro i fannulloni dell’odio buonista”.
Chiarito ciò, a scanso di equivoci, devo tuttavia anche dire che il recente Decreto Legislativo n.150/2009 (prende il nome da Brunetta – ma in buona parte il testo del decreto era stato già preparato al Ministero durante il breve periodo in cui è stato ministro Nicolais), che va a modificare in modo significativo il precedente Decreto 165/2001 (Bassanini – norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), detta importanti disposizioni in materia di pubblico impiego, e molte di queste, dovendo essere applicate da subito anche dagli enti locali, ci interessano in modo particolare.
Vediamone sommariamente alcune, per farci un’idea dell’impatto sul funzionamento di tutte le pubbliche amministrazioni, e quindi anche dei Comuni.
All’articolo 1 – comma 2, si legge: “Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità”.
Le finalità della Legge, dunque, sono giuste: chi nella P.A. ha sempre “tirato la carretta” anche per i “fannulloni”, che indubbiamente ci sono, non può che condividere!
I principi generali sono indicati all’articolo 3:
comma 2: “Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, …”
comma 3: “Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance”.
comma 4: “Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”.
comma 5: “Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance”.
Riportiamo infine il comma 1 dell’articolo 11 (Trasparenza): “La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
Se questo strumento sarà ben utilizzato, potrà indubbiamente favorire la “governabilità” anche degli Enti Locali.
Pierluigi Santillo