Eravamo
in “debito” con Pasquale Iatomasi di una replica a proposito degli obblighi di
pubblicazione degli atti sul sito internet da parte delle pubbliche
Amministrazioni.
Ci
riferiamo alla conclusione del nostro precedente post del 5 febbraio scorso - continuiamo
a mantenere aperto il dibattito (si fa per dire) - e ricordiamo in
proposito ai lettori di Vivitelese che avevamo
segnalato a ottobre scorso come “improvvisamente” l’albo pretorio on line
del comune di San Salvatore Telesino, sul quale sin dal 2009 tutti (o quasi) gli
atti emessi dall’amministrazione venivano pubblicati (grazie ad una decisione
del commissario prefettizio nel 2009), non era più accessibile ai cittadini senza
autenticazione.
Ad una nostra mail inviata
alla casella di posta elettronica del comune rispondeva il consigliere Gaetano,
che riferiva essersi trattato solo di un problema
… di natura tecnica e non legato alla volontà dell’amministrazione di
ostacolare o negare l’accesso agli atti da parte dei cittadini, … e che l’area riservata, ancora in fase di
implementazione, consentirà ai cittadini di accedere ai servizi dell’area
anagrafica e stato civile per la consultazione dei propri dati, previa
registrazione trattandosi di dati riservati e sensibili; Gaetano concludeva
la sua mail con una assicurazione: l’accesso
alla consultazione dell’albo pretorio online è libero e non richiede alcuna
autenticazione.
Al momento però
nell’apposita sezione del sito non è stato ancora inserito il “tasto
REGISTRATI”!
Successivamente,
dopo la nostra segnalazione, fu effettivamente ripristinata la possibilità di
accedere direttamente agli atti pubblicati all’albo pretorio, ma per soli 15
giorni, decisione ora rivendicata da Iatomasi, ma senza che sia stato mai
pubblicato un regolamento o un atto amministrativo che disponesse questa
restrizione del diritto di accesso.
Iatomasi,
con le sue “risposte”
del 1° febbraio scorso, riferisce che la decisione (di ottobre 2012)
dell’amministrazione di limitare a soli
15 giorni la pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line (ma con quale
atto?), era stata presa per rispettare le indicazioni del Garante della Privacy
contenute nelle linee guida pubblicate
con la G.U. n.64 del 19.03.2011!
Ribadiamo
che era necessario approvare un regolamento prima di modificare le “regole” di
pubblicazione introdotte a suo tempo dal commissario prefettizio e fin lì
applicate anche da questa amministrazione, e ci permettiamo di segnalare che al
contrario, con il recente “decreto sviluppo” dell’attuale Governo (D.L. 83/2012
convertito con la legge 134/2012), già dal precedente mese di agosto, era stato
invece ulteriormente rafforzato l’obbligo di pubblicazione degli atti (articolo
18: Amministrazione aperta - 1. La
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone,
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad
enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. …).
Abbiamo
riportato per brevità solo il primo comma, ma ovviamente l’articolo va letto
tutto con molta attenzione, senza tralasciare le altre norme citate, a
cominciare dall’articolo 11 del D. Lgs. 150/2009 che più volte abbiamo
richiamato nei nostri interventi e nel quale trovavano fondamento le precedenti
disposizioni del commissario prefettizio.
Peraltro,
per la prima volta, sono state introdotte sanzioni per i responsabili della
mancata pubblicazione degli atti e profili chiari di nullità degli atti stessi
in mancanza della pubblicazione.
Fermo restando la giusta preoccupazione di tutelare la privacy delle persone eventualmente citate negli atti (nei modi e termini che potrebbero essere decisi con il regolamento comunale, e limitatamente ai dati sensibili e giudiziari), ci sembra che debba essere superata ogni perplessità in merito all'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare e tenere pubblici i loro atti sul sito.
Fermo restando la giusta preoccupazione di tutelare la privacy delle persone eventualmente citate negli atti (nei modi e termini che potrebbero essere decisi con il regolamento comunale, e limitatamente ai dati sensibili e giudiziari), ci sembra che debba essere superata ogni perplessità in merito all'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare e tenere pubblici i loro atti sul sito.
Per quanto riguarda la le linee guida citate da Iatomasi
(tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati), esse effettivamente suggeriscono
che: “le esigenze di trasparenza, pubblicità
e consultabilità degli atti … devono comunque tenere anche conto della
necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono
rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per
caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono
resi pubblici”.
Tuttavia
ci sembra di immediata comprensione che anche in queste indicazioni del garante
della privacy la questione si pone solo per quegli atti la cui pubblicazione può comportare conseguenze pregiudizievoli
per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più
aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo…, e non hanno
niente a che fare con le precedenti indicazioni sul periodo minimo (15 giorni)
di esibizione degli atti nel vecchio albo pretorio on-line dei comuni che, per
ovvi e ragioni di spazio fisico, non potevano certo prevedere tempi di
pubblicazione troppo lunghi.
In
ogni caso, tornando alle linee guida del Garante della Privacy: “in relazione alla finalità di trasparenza
potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di
permanenza dei dati in rete… Trascorsi i predetti periodi di tempo
specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito
devono essere rimossi dal web o privati
degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa,
laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di
carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione dei comuni
motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile
solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato.
In
altri termini, è possibile semplicemente adottare “misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di
documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle
eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali”.
Dunque,
se Iatomasi si preoccupava di tutelare i dati personali eventualmente contenuti
negli atti comunali sottoposti a pubblicazione, dopo un congruo periodo di
tempo stabilito da un apposito regolamento (non semplicisticamente o
necessariamente i 15 giorni, comunque), si poteva semplicemente “anonimizzarli”
o non renderli visibili ai motori di ricerca in modo diretto o rendere
accessibili le informazioni complete con una procedura di autenticazione.
In
ogni caso, con uno dei decreti attuativi della legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri),
l’articolo 18 della legge
134/2012 sarà ulteriormente “declinato” a favore della trasparenza, stabilendo il principio
della massima pubblicità dei dati rispettando le esigenze di tutela della
privacy, ma limitatamente ai dati sensibili e ai dati giudiziari.
Tutti gli altri dati personali potranno essere diffusi attraverso i siti
istituzionali e potranno essere trattati in modo da consentirne
l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca.
In
ogni caso saranno individuate con precisione le aree in cui, per ragioni di
tutela della riservatezza, non sarà possibile accedere alle informazioni.
Sarà inoltre introdotto un nuovo istituto: il
diritto di accesso civico, nuova forma di accesso che avrà l’obiettivo di
alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e di promuovere il
principio di legalità (e prevenzione della corruzione): tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA
pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che non hanno ancora
divulgato.
Tutti i dati formati o
trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da
garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o
contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice
consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza
limiti di copyright o brevetto).
Infine si confermerà che la durata dell’obbligo di
pubblicazione è di almeno 5 anni che
decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo
di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti
(fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
Chiediamo quindi nuovamente che venga
ritirata immediatamente la disposizione (peraltro ignota) che ha stabilito che
la pubblicazione degli atti viene fatta per soli 15 giorni, e che inoltre gli
atti vengano pubblicati integralmente, senza omettere gli allegati, come troppo
spesso avviene.
P.S.:
questo il testo del comunicato che avevamo preparato in risposta al citato
intervento di Pasquale Iatomasi del 1° febbraio scorso, e che abbiamo
“congelato” dopo le dimissioni del Sindaco Izzo.
Visti
anche i due successivi interventi dell’ormai ex assessore Iatomasi:
l’insoddisfacente “stato
finanziario del comune di San Salvatore” (era stato promessa la
pubblicazione dell’elenco analitico delle spese sostenute dal nostro comune nel
2012, ma invece sono stati forniti solo inutili dati riassuntivi) e la più
recente “risposta
a Creta”, non ci prendiamo altro tempo e onoriamo il nostro “debito”.
Auspichiamo
ora che altri passi avanti in trasparenza, a iniziare dal sito internet, possano
essere fatti grazie al nuovo commissario, al quale chiediamo di eliminare
subito le restrizioni recentemente operate dall’amministrazione Izzo.
Alla
verifica con l’apposita procedura del Ministero per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione il sito internet del nostro comune risulta rispettare solo
3 (di cui uno parzialmente) dei 42 indicatori previsti dalle linee guida 2011:
c’è parecchio da fare quindi! E poi c’è da applicare l’articolo 18 della legge
134/2012 (altro che “privacy dei
creditori”).