sabato 23 febbraio 2013

Nessuna limitazione alla pubblicazione degli atti sul sito internet delle pubbliche amministrazioni.



Eravamo in “debito” con Pasquale Iatomasi di una replica a proposito degli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito internet da parte delle pubbliche Amministrazioni.
Ci riferiamo alla conclusione del nostro precedente post del 5 febbraio scorso -  continuiamo a mantenere aperto il dibattito (si fa per dire) - e ricordiamo in proposito ai lettori di Vivitelese che avevamo segnalato a ottobre scorso come “improvvisamente” l’albo pretorio on line del comune di San Salvatore Telesino, sul quale sin dal 2009 tutti (o quasi) gli atti emessi dall’amministrazione venivano pubblicati (grazie ad una decisione del commissario prefettizio nel 2009), non era più accessibile ai cittadini senza autenticazione.
Ad una nostra mail inviata alla casella di posta elettronica del comune rispondeva il consigliere Gaetano, che riferiva essersi trattato solo di un problema … di natura tecnica e non legato alla volontà dell’amministrazione di ostacolare o negare l’accesso agli atti da parte dei cittadini, … e che l’area riservata, ancora in fase di implementazione, consentirà ai cittadini di accedere ai servizi dell’area anagrafica e stato civile per la consultazione dei propri dati, previa registrazione trattandosi di dati riservati e sensibili; Gaetano concludeva la sua mail con una assicurazione: l’accesso alla consultazione dell’albo pretorio online è libero e non richiede alcuna autenticazione.
Al momento però nell’apposita sezione del sito non è stato ancora inserito il “tasto REGISTRATI”!
Successivamente, dopo la nostra segnalazione, fu effettivamente ripristinata la possibilità di accedere direttamente agli atti pubblicati all’albo pretorio, ma per soli 15 giorni, decisione ora rivendicata da Iatomasi, ma senza che sia stato mai pubblicato un regolamento o un atto amministrativo che disponesse questa restrizione del diritto di accesso.
Iatomasi, con le sue “risposte” del 1° febbraio scorso, riferisce che la decisione (di ottobre 2012) dell’amministrazione di limitare  a soli 15 giorni la pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line (ma con quale atto?), era stata presa per rispettare le indicazioni del Garante della Privacy contenute  nelle linee guida pubblicate con la G.U. n.64 del 19.03.2011!
Ribadiamo che era necessario approvare un regolamento prima di modificare le “regole” di pubblicazione introdotte a suo tempo dal commissario prefettizio e fin lì applicate anche da questa amministrazione, e ci permettiamo di segnalare che al contrario, con il recente “decreto sviluppo” dell’attuale Governo (D.L. 83/2012 convertito con la legge 134/2012), già dal precedente mese di agosto, era stato invece ulteriormente rafforzato l’obbligo di pubblicazione degli atti (articolo 18: Amministrazione aperta - 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. …).
Abbiamo riportato per brevità solo il primo comma, ma ovviamente l’articolo va letto tutto con molta attenzione, senza tralasciare le altre norme citate, a cominciare dall’articolo 11 del D. Lgs. 150/2009 che più volte abbiamo richiamato nei nostri interventi e nel quale trovavano fondamento le precedenti disposizioni del commissario prefettizio.
Peraltro, per la prima volta, sono state introdotte sanzioni per i responsabili della mancata pubblicazione degli atti e profili chiari di nullità degli atti stessi in mancanza della pubblicazione.
Fermo restando la giusta preoccupazione di tutelare la privacy delle persone eventualmente citate negli atti (nei modi e termini che potrebbero essere decisi con il regolamento comunale, e limitatamente ai dati sensibili e giudiziari), ci sembra che debba essere superata ogni perplessità in merito all'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare e tenere pubblici i loro atti sul sito.

Per quanto riguarda la le linee guida citate da Iatomasi (tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati), esse effettivamente suggeriscono che: “le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti … devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.
Tuttavia ci sembra di immediata comprensione che anche in queste indicazioni del garante della privacy la questione si pone solo per quegli atti la cui pubblicazione può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo…, e non hanno niente a che fare con le precedenti indicazioni sul periodo minimo (15 giorni) di esibizione degli atti nel vecchio albo pretorio on-line dei comuni che, per ovvi e ragioni di spazio fisico, non potevano certo prevedere tempi di pubblicazione troppo lunghi.
In ogni caso, tornando alle linee guida del Garante della Privacy: “in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete… Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato.
In altri termini, è possibile semplicemente adottare “misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali”.
Dunque, se Iatomasi si preoccupava di tutelare i dati personali eventualmente contenuti negli atti comunali sottoposti a pubblicazione, dopo un congruo periodo di tempo stabilito da un apposito regolamento (non semplicisticamente o necessariamente i 15 giorni, comunque), si poteva semplicemente “anonimizzarli” o non renderli visibili ai motori di ricerca in modo diretto o rendere accessibili le informazioni complete con una procedura di autenticazione.
In ogni caso, con uno dei decreti attuativi della legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri), l’articolo 18 della legge 134/2012 sarà ulteriormente “declinato” a favore della trasparenza, stabilendo il principio della massima pubblicità dei dati rispettando le esigenze di tutela della privacy, ma limitatamente ai dati sensibili e ai dati giudiziari. Tutti gli altri dati personali potranno essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potranno essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca.
In ogni caso saranno individuate con precisione le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non sarà possibile accedere alle informazioni.
Sarà inoltre introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico, nuova forma di accesso che avrà l’obiettivo di alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e di promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione): tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che non hanno ancora divulgato.
Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
Infine si confermerà che la durata dell’obbligo di pubblicazione è di almeno 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
Chiediamo quindi nuovamente che venga ritirata immediatamente la disposizione (peraltro ignota) che ha stabilito che la pubblicazione degli atti viene fatta per soli 15 giorni, e che inoltre gli atti vengano pubblicati integralmente, senza omettere gli allegati, come troppo spesso avviene.

P.S.: questo il testo del comunicato che avevamo preparato in risposta al citato intervento di Pasquale Iatomasi del 1° febbraio scorso, e che abbiamo “congelato” dopo le dimissioni del Sindaco Izzo.
Visti anche i due successivi interventi dell’ormai ex assessore Iatomasi: l’insoddisfacente “stato finanziario del comune di San Salvatore” (era stato promessa la pubblicazione dell’elenco analitico delle spese sostenute dal nostro comune nel 2012, ma invece sono stati forniti solo inutili dati riassuntivi) e la più recente “risposta a Creta”, non ci prendiamo altro tempo e onoriamo il nostro “debito”.
Auspichiamo ora che altri passi avanti in trasparenza, a iniziare dal sito internet, possano essere fatti grazie al nuovo commissario, al quale chiediamo di eliminare subito le restrizioni recentemente operate dall’amministrazione Izzo.
Alla verifica con l’apposita procedura del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione il sito internet del nostro comune risulta rispettare solo 3 (di cui uno parzialmente) dei 42 indicatori previsti dalle linee guida 2011: c’è parecchio da fare quindi! E poi c’è da applicare l’articolo 18 della legge 134/2012 (altro che “privacy dei creditori”).

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